1. Tutti i detenuti o i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante dei diritti senza vincoli di forma.
2. All'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».